Art. 12
Competenza giurisdizionale
In vigore dal 11 apr 2024
Competenza giurisdizionale
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli nei seguenti casi:
a)
il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
b)
il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera;
c)
il danno, che è uno degli elementi costitutivi del reato, si è verificato sul proprio territorio; o
d)
l’autore del reato è un proprio cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli commessi al di fuori del proprio territorio quando:
a)
l’autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
b)
il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
c)
il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale; o
d)
il reato ha comportato un rischio grave per l’ambiente nel proprio territorio.
Qualora uno dei reati di cui agli rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (42), la questione è deferita a Eurojust.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1203:oj#art-12