Art. 11
Termini di prescrizione
In vigore dal 11 apr 2024
Termini di prescrizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta l’esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, primo comma, è fissato come segue:
a)
almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;
b)
almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;
c)
almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.
3. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue:
a)
almeno dieci anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i)
una pena detentiva superiore ai cinque anni; o alternativamente
ii)
una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;
b)
almeno cinque anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i)
una pena detentiva superiore a un anno; o alternativamente
ii)
una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione; e
c)
almeno tre anni dalla data della sentenza definitiva nei casi seguenti:
i)
una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente
ii)
una pena detentiva per reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a cinque anni, purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
Storico versioni
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