Art. 9
Circostanze attenuanti
In vigore dal 11 apr 2024
Circostanze attenuanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli :
a)
l’autore del reato ripristina l’ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, o, prima dell’avvio di un’indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l’impatto e l’entità del danno o a porvi rimedio;
b)
l’autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
i)
identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;
ii)
acquisire elementi di prova.
Storico versioni
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