Art. 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

In vigore dal 11 apr 2024
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli includano sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue: a) l’obbligo di: i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino; b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione; f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; g) provvedimenti giudiziari di scioglimento; h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato; i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’, paragrafo 1, i reati di cui all’, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore: a) per i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t): i) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR; b) per i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r): i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR. Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l’importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’ dei reati di cui all’, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni o misure penali o non penali più severe di quelle applicabili ai reati di cui all’, paragrafo 2.
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