Art. 5
Sanzioni per le persone fisiche
In vigore dal 11 apr 2024
Sanzioni per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a)
i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r), siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;
b)
i reati di cui all’, paragrafo 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione;
c)
i reati di cui all’, paragrafo 4, qualora quest’ultimo faccia riferimento all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k) e lettera l), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona;
d)
i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettere p), s) e lettera t), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione;
e)
i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:
a)
l’obbligo di
i)
ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o
ii)
risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
b)
sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all’ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato;
c)
esclusioni dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
d)
l’interdizione dall’esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;
e)
il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato;
f)
divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;
g)
laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1203:oj#art-5