Art. 5

Sanzioni per le persone fisiche

In vigore dal 11 apr 2024
Sanzioni per le persone fisiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r), siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona; b) i reati di cui all’, paragrafo 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione; c) i reati di cui all’, paragrafo 4, qualora quest’ultimo faccia riferimento all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k) e lettera l), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione se provocano il decesso di una persona; d) i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettere p), s) e lettera t), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione; e) i reati di cui all’, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere: a) l’obbligo di i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; o ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino; b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata e, se del caso, determinate tenendo debitamente conto della gravità e della durata del danno causato all’ambiente e dei benefici economici derivanti dal reato; c) esclusioni dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; d) l’interdizione dall’esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato; e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al pertinente reato; f) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche; g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
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