Art. 10

Congelamento e confisca

In vigore dal 11 apr 2024
Congelamento e confisca Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli . Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) adottano le misure di cui al primo comma conformemente a tale direttiva.
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