Art. 13
Strumenti investigativi
In vigore dal 11 apr 2024
Strumenti investigativi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l’azione penale riguardo ai reati di cui agli . Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.
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