Art. 18
Formazione
In vigore dal 11 apr 2024
Formazione
Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1203:oj#art-18