Art. 23
Competenze di esecuzione
In vigore dal 11 apr 2024
Competenze di esecuzione
1. Entro il 21 maggio 2027, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato standard facilmente accessibile e comparabile per la trasmissione dei dati statistici di cui all’, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Ai fini della trasmissione dei dati statistici, il formato standard contiene gli elementi seguenti:
a)
una classificazione dei reati ambientali;
b)
unità di conteggio;
c)
un formato per la trasmissione delle relazioni.
È garantita un’interpretazione comune degli elementi di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1203:oj#art-23