Art. 25

Valutazione, relazione e revisione

In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione, relazione e revisione 1.   Entro il 21 maggio 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. 2.   Entro il 21 maggio 2031, la Commissione effettua una valutazione dell’impatto della presente direttiva in cui affronta la necessità di aggiornare l’elenco dei reati ambientali di cui agli e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi una sintesi dell’attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 16 a 21 e dati statistici, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera. Se necessario, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa. 3.   La Commissione valuta periodicamente se sia necessario modificare i reati di cui all’, paragrafo 2.
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