Art. 18
Rapporto con le convenzioni e gli accordi bilaterali e multilaterali
In vigore dal 11 apr 2024
Rapporto con le convenzioni e gli accordi bilaterali e multilaterali
La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra uno Stato terzo e l’Unione o uno Stato membro conclusi entro il 6 maggio 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1069:oj#art-18