Art. 18

Rapporto con le convenzioni e gli accordi bilaterali e multilaterali

In vigore dal 11 apr 2024
Rapporto con le convenzioni e gli accordi bilaterali e multilaterali La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra uno Stato terzo e l’Unione o uno Stato membro conclusi entro il 6 maggio 2024.
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