Art. 16

Motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo

In vigore dal 11 apr 2024
Motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo Gli Stati membri provvedono affinché siano negati il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro se tale procedimento giudiziario è considerato manifestamente infondato o abusivo conformemente al diritto dello Stato membro in cui vengono chiesti il riconoscimento o l’esecuzione di detta sentenza.
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