Art. 17
Giurisdizione per i ricorsi in relazione ai procedimenti di paesi terzi
In vigore dal 11 apr 2024
Giurisdizione per i ricorsi in relazione ai procedimenti di paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei confronti di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro sia stato avviato dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, da parte di un attore domiciliato al di fuori dell’Unione, un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, tale persona possa chiedere all’organo giurisdizionale del luogo del proprio domicilio il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale del paese terzo.
2. Gli Stati membri possono limitare l’esercizio della giurisdizione a norma del paragrafo 1 mentre il procedimento è ancora pendente nel paese terzo.
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