Art. 15

Sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci

In vigore dal 11 apr 2024
Sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali investiti di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possano infliggere alla parte che ha avviato tali procedimenti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o imporre altre misure adeguate altrettanto efficaci, tra cui il risarcimento dei danni o la pubblicazione della decisione dell’organo giurisdizionale, se previsto dal diritto nazionale.
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