Art. 20

Raccolta dei dati

In vigore dal 11 apr 2024
Raccolta dei dati Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, se disponibili, i dati relativi alle richieste e alle decisioni di cui ai capi II, III, IV e V, preferibilmente in forma aggregata, riguardanti: a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell’anno di riferimento; b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore; c) il tipo di domanda presentata sulla base della presente direttiva.
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