Art. 20
Raccolta dei dati
In vigore dal 11 apr 2024
Raccolta dei dati
Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, se disponibili, i dati relativi alle richieste e alle decisioni di cui ai capi II, III, IV e V, preferibilmente in forma aggregata, riguardanti:
a)
il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell’anno di riferimento;
b)
il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore;
c)
il tipo di domanda presentata sulla base della presente direttiva.
Storico versioni
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