Art. 19
Informazioni e trasparenza
In vigore dal 11 apr 2024
Informazioni e trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica di cui all’ abbiano accesso, se del caso, alle informazioni sulle garanzie procedurali e sui mezzi di ricorso disponibili e sulle misure di sostegno esistenti, quali il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno finanziario e psicologico, ove disponibili.
Le informazioni di cui al primo comma comprendono tutte le informazioni disponibili sulle campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi.
Tali informazioni sono fornite in un unico luogo in un formato facilmente accessibile attraverso un canale appropriato come un centro di informazione, un punto focale esistente o un portale elettronico, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili transfrontalieri sia concesso conformemente alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio (7).
3. Gli Stati membri pubblicano, in un formato elettronico facilmente accessibile, tutte le sentenze definitive emesse dagli organi giurisdizionali nazionali di appello o di ultima istanza in relazione ai procedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La pubblicazione è effettuata conformemente al diritto nazionale.
Storico versioni
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