Art. 5
Modifica della direttiva 2007/36/CE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2007/36/CE
Nella direttiva 2007/36/CE è inserito il seguente capo:
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Capo II ter
Punto di accesso unnico europeo
Articolo 14 quater
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 3 octies, paragrafo 1, all’ nonies, paragrafi 1 e 2, all’ undecies, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 7, all’articolo 9 ter, paragrafo 5, all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 7, e all’, paragrafo 2, della presente direttiva, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
l’identificativo della persona giuridica dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni per categoria dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;
v)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
vi)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi, ai consulenti in materia di voto e alle società di ottenere un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
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