Art. 14
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341
Nella direttiva (UE) 2016/2341 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 63 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche eventuali informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 30 della presente direttiva, gli EPAP trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14).
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’EPAP a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
l’identificativo della persona giuridica dell’EPAP, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni dell’EPAP per categoria, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli EPAP ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 4, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
6. Se necessario, l’EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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