Art. 4
Modifica della direttiva 2006/43/CE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva 2006/43/CE
Nella direttiva 2006/43/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 20 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 30 quater della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente a norma della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’ della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’albo.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Storico versioni
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