Art. 15
Modifica della direttiva (UE) 2019/2034
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva (UE) 2019/2034
Nella direttiva (UE) 2019/2034 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 44 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 44 della presente direttiva, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o dell’impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o dell’impresa madre, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni, per categoria, dell’impresa di investimento o dell’impresa madre, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento e le imprese madre ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 20 della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Se necessario, l’ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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