Art. 3

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della direttiva 2004/109/CE La direttiva 2004/109/CE è così modificata: 1) l’articolo 21 bis è soppresso; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che, nel comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente trasmetta tali informazioni previste dalla regolamentazione contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni previste dalla regolamentazione soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’emittente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l’identificativo della persona giuridica dell’emittente, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell’emittente per categoria, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’emittente, come specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento; v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; vi) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli emittenti di ottenere un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva. 4.   A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto giuridico come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate tali informazioni, compresa la relazione finanziaria semestrale di cui all’, paragrafo 1; b) la strutturazione dei dati e il formato leggibile meccanicamente applicabile alle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Ai fini della lettera b), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti. (*3)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."
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