Art. 56

Recepimento

In vigore dal 15 dic 2022
Recepimento Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Tuttavia, ad eccezione della disposizione di cui all', paragrafo 2, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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