Art. 55

Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati

In vigore dal 15 dic 2022
Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati L'Unione può concludere accordi con le giurisdizioni dei paesi terzi i cui quadri giuridici sono stati valutati come equivalenti a un'IIR qualificata conformemente all', al fine di predisporre un quadro per semplificare le procedure di dichiarazione di cui all', paragrafo 6.
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