Art. 52
Valutazione dell'equivalenza
In vigore dal 15 dic 2022
Valutazione dell'equivalenza
1. Il quadro giuridico attuato nel diritto interno di una giurisdizione di un paese terzo è considerato equivalente all'IIR qualificata di cui al capo II e non è considerato come un regime fiscale delle società controllate estere, se soddisfa le seguenti condizioni:
a)
applica un insieme di norme in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese;
b)
stabilisce un'aliquota effettiva minima d'imposta pari ad almeno il 15 % al di sotto della quale un'entità costitutiva è considerata a bassa imposizione;
c)
ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva minima d'imposta, consente solo la combinazione di reddito di entità localizzate nella stessa giurisdizione; e
d)
ai fini del calcolo di un'imposta integrativa in base all'IIR qualificata equivalente, prevede un'esenzione per qualsiasi imposta integrativa versata in uno Stato membro in applicazione dell'IIR qualificata e per qualsiasi imposta integrativa domestica qualificata di cui alla presente direttiva.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire l'elenco delle giurisdizioni di paesi terzi che hanno attuato nel loro diritto interno un quadro giuridico che è considerato equivalente a un'IIR qualificata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco a seguito di una successiva valutazione del quadro giuridico attuato da una giurisdizione di un paese terzo nel suo diritto interno.
Storico versioni
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