Art. 50
Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR
In vigore dal 15 dic 2022
Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR
1. In deroga agli articoli da 5 a 14, gli Stati membri in cui sono localizzate non più di dodici entità controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per sei esercizi finanziari consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Gli Stati membri che effettuano tale scelta ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 2023.
2. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri diversi da quello in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo provvedono affinché le entità costitutive di tale gruppo multinazionale siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, all'importo dell'imposta integrativa UTPR assegnato a tale Stato membro per gli esercizi finanziari che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023 a norma dell'.
L'entità controllante capogruppo di cui al primo comma nomina un'entità designata a presentare la dichiarazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo o, se il gruppo multinazionale non ha un'entità costitutiva in un altro Stato membro, in una giurisdizione di un paese terzo che ha, per l'esercizio fiscale di riferimento, un accordo di autorità competente qualificata in vigore con lo Stato membro in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo.
In tal caso, l'entità designata a presentare la dichiarazione trasmette una dichiarazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 5. Le entità costitutive localizzate nello Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo forniscono all'entità designata a presentare la dichiarazione le informazioni necessarie per conformarsi all', paragrafo 5, e sono esentate dall'obbligo di presentazione di cui all', paragrafo 2.
3. La percentuale UTPR determinata per uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 è considerata pari a zero per l'esercizio fiscale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2523:oj#art-50