Art. 4

Diritti acquisiti

In vigore dal 14 dic 2022
Diritti acquisiti Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2008; b) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2009.
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