Art. 4
Diritti acquisiti
In vigore dal 14 dic 2022
Diritti acquisiti
Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a)
titolari di una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2008;
b)
titolari di una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2561:oj#art-4