Art. 2

Deroghe

In vigore dal 14 dic 2022
Deroghe 1.   La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli: a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali; f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), conformemente all’ e all’, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali; g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. Con riguardo al primo comma, lettera f), la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all’ e all’, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un’altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera. 2.   La presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale. 3.   La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
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