Art. 3

Qualificazione e formazione

In vigore dal 14 dic 2022
Qualificazione e formazione 1.   L’attività di guida di cui all’ è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono: a) un sistema di qualificazione iniziale Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti: i) un’opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame A norma della sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’, paragrafo 1, lettera a); ii) un’opzione che prevede solo esami A norma della sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell’ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi; b) un sistema di formazione periodica A norma della sezione 4 dell’allegato I, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio del CAP di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), e all’, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b). A norma della sezione 3 dell’allegato I, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di abilitazione professionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo, per le materie incluse nell’esame previsto ai sensi del suddetto regolamento e, se del caso, dall’obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.
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