Art. 5

Qualificazione iniziale

In vigore dal 14 dic 2022
Qualificazione iniziale 1.   Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. 2.   Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare: a) a partire dai 18 anni di età: i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’, paragrafo 1; ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’, paragrafo 2; b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’, paragrafo 2. 3.   Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare: a) a partire dai 21 anni di età: i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’, paragrafo 1; ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’, paragrafo 1. L’età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri; b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’, paragrafo 2. 4.   Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all’ per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le altre categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso. Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3. 5.   I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all’ non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
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