Art. 6
CAP comprovante la qualificazione iniziale
In vigore dal 14 dic 2022
CAP comprovante la qualificazione iniziale
1. Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale nelle circostanze seguenti:
a)
CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame
A norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi della sezione 5 dell’allegato I («centro di formazione autorizzato»). Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell’allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell’esame di cui alla sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
b)
CAP rilasciato sulla base di esami
A norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all’aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui alla sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
2. Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale accelerata.
A norma dell’, paragrafo 2, lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I.
Tale formazione si conclude con l’esame di cui alla sezione 3 dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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