Art. 3

Modifica della direttiva 2011/61/UE

In vigore dal 14 dic 2022
Modifica della direttiva 2011/61/UE L’articolo 18 della direttiva 2011/61/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Principi generali 1.   Gli Stati membri impongono ai GEFIA di ricorrere in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona gestione dei FIA. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, considerata anche la natura del FIA gestito dal GEFIA, impongono a quest’ultimo di possedere una buona organizzazione amministrativa e contabile, modalità di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati, anche per quanto riguarda i sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nonché procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque operazione in cui intervenga il FIA possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le parti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del FIA gestito dal GEFIA siano investite conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA e alle disposizioni normative in vigore. 2.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino le procedure e le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo diverse dalle procedure e modalità relative ai sistemi informatici e di rete.
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