Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2009/65/CE Il testo dell’articolo 12 della direttiva 2009/65/CE è così modificato: 1) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati, anche per quanto riguarda sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore; (*1)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure che precisano: a) le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), diverse dalle procedure e dagli strumenti relativi ai sistemi informatici e di rete; b) le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).».
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