Art. 2

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2009/138/CE La direttiva 2009/138/CE è così modificata: 1) all’articolo 41, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, le imprese in questione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" 2) all’articolo 50, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) gli elementi dei sistemi di cui all’articolo 41, all’articolo 44, in particolare i settori elencati all’articolo 44, paragrafo 2, e agli articoli 46 e 47, diversi dagli elementi relativi alla gestione dei rischi informatici; b) le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48, diverse dalle funzioni relative alla gestione dei rischi informatici.».
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