Art. 4
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
1)
all’articolo 65, paragrafo 3, lettera a), il punto vi) è sostituito dal seguente:
«vi)
terze parti cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività, compresi i fornitori terzi di servizi TIC di cui al capo V del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
(*4) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).;»
"
2)
all’articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi valide procedure amministrative e contabili, sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 , nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.»;
3)
all’articolo 85, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di adeguati politiche e piani di emergenza e di continuità operativa, compresi le politiche e i piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC per la tecnologia che utilizzano per comunicare le informazioni e che tali piani siano istituiti, gestiti e testati a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2554, affinché gli enti possano continuare a operare in caso di grave interruzione dell’operatività e limitare le perdite subite a seguito di tale interruzione.»;
4)
all’articolo 97, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
i rischi evidenziati dalla verifica della resilienza operativa digitale conformemente al capo IV del regolamento (UE) 2022/2554;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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