Art. 5
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità e la resilienza operativa digitale in caso di dissesto dell’ente;»;
b)
al paragrafo 7, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q)
una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
(*5) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
c)
al paragrafo 9 è aggiunto il comma seguente:
«A norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione per tenere conto, tra l’altro, delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/2554.»;
2)
l’allegato è così modificato:
a)
nella sezione A, il punto 16) è sostituito dal seguente:
«16)
dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi i sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2554;»;
b)
la sezione B è modificata come segue:
i)
il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14)
l’identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13), i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente, nonché un’identificazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC definiti all’, punto 23), del regolamento (UE) 2022/2554;»;
ii)
è inserito il punto seguente:
«14 bis)
i risultati delle prove di resilienza operativa digitale a norma del regolamento (UE) 2022/2554;»
c)
la sezione C è modificata come segue:
i)
il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
la misura in cui i contratti di servizio, compresi gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC, mantenuti dall’ente sono solidi e pienamente opponibili in caso di risoluzione dell’ente;»;
ii)
è inserito il punto seguente:
«4 bis)
la resilienza operativa digitale dei sistemi informatici e di rete che sostengono le funzioni essenziali e le linee di business principali dell’ente, tenendo conto delle segnalazioni di incidenti gravi connessi alle TIC e dei risultati delle prove di resilienza operativa digitale a norma del regolamento (UE) 2022/2554».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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