Art. 5

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2014/59/UE La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità e la resilienza operativa digitale in caso di dissesto dell’ente;»; b) al paragrafo 7, la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); (*5)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" c) al paragrafo 9 è aggiunto il comma seguente: «A norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione per tenere conto, tra l’altro, delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/2554.»; 2) l’allegato è così modificato: a) nella sezione A, il punto 16) è sostituito dal seguente: «16) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, compresi i sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2554;»; b) la sezione B è modificata come segue: i) il punto 14) è sostituito dal seguente: «14) l’identificazione dei proprietari dei sistemi individuati al punto 13), i relativi accordi sul livello di servizio ed eventuali software e sistemi o licenze, compresa l’attribuzione alle persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali dell’ente, nonché un’identificazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC definiti all’, punto 23), del regolamento (UE) 2022/2554;»; ii) è inserito il punto seguente: «14 bis) i risultati delle prove di resilienza operativa digitale a norma del regolamento (UE) 2022/2554;» c) la sezione C è modificata come segue: i) il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) la misura in cui i contratti di servizio, compresi gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC, mantenuti dall’ente sono solidi e pienamente opponibili in caso di risoluzione dell’ente;»; ii) è inserito il punto seguente: «4 bis) la resilienza operativa digitale dei sistemi informatici e di rete che sostengono le funzioni essenziali e le linee di business principali dell’ente, tenendo conto delle segnalazioni di incidenti gravi connessi alle TIC e dei risultati delle prove di resilienza operativa digitale a norma del regolamento (UE) 2022/2554».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2556:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo