Art. 6
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell’esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi appropriati e proporzionati, compresi sistemi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) istituiti e gestiti conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), nonché risorse e procedure appropriate e proporzionate.
(*6) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
b)
al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:
«Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la valutazione del rischio.
Ferma restando la facoltà delle autorità competenti di ottenere accesso alle comunicazioni conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire, conformemente agli obblighi stabiliti da regolamento (UE) 2022/2554, la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza dei dati.»;
2)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l’attività esercitata volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l’invio di ordini erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi.
Tali imprese pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate.
Tali imprese di investimento dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione, compresi politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2554 e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità agli obblighi generali stabiliti nel presente paragrafo e agli obblighi specifici stabiliti ai capi II e IV del regolamento (UE) 2022/2554.»;
b)
al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
precisare i requisiti organizzativi di cui ai paragrafi da 1 a 6, diversi da quelli connessi alla gestione dei rischi informatici, da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento, attività di investimento, servizi accessori o combinazioni degli stessi; le informazioni che precisano i requisiti organizzativi di cui al paragrafo 5 indicano i requisiti specifici per l’accesso diretto al mercato e per l’accesso sponsorizzato in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano almeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato;»;
3)
all’articolo 47, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;»;
b)
la lettera c) è soppressa;
4)
l’articolo 48 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che i mercati regolamentati istituiscano e mantengano la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resilienti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e di ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci, anche chiedendo ai membri o ai partecipanti di realizzare prove adeguate degli algoritmi e fornendo ambienti per facilitare la realizzazione di tali prove conformemente agli obblighi stabiliti ai capi II e IV del regolamento (UE) 2022/2554, per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da tali sistemi algoritmici di negoziazione, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o partecipante, al fine di poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dello scostamento di prezzo che può essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto.»;
c)
il paragrafo 12 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente
«a)
gli obblighi volti a garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resilienti e abbiano una capacità adeguata, a eccezione degli obblighi relativi alla resilienza operativa digitale;»;
ii)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
gli obblighi volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi, diversa dalla verifica della resilienza operativa digitale, in modo da assicurare che i sistemi di negoziazione algoritmica, inclusi i sistemi di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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