Art. 35

Violazioni che comportano una violazione dei dati personali

In vigore dal 14 dic 2022
Violazioni che comportano una violazione dei dati personali 1.   Qualora le autorità competenti, in sede di vigilanza o di esecuzione, vengano a conoscenza del fatto che la violazione degli obblighi di cui agli della presente direttiva da parte di un soggetto essenziale o importante possa comportare una violazione dei dati personali, quale definita all', punto 12), del regolamento (UE) 2016/679, che deve essere notificata a norma dell' del medesimo regolamento, ne informano senza indebito ritardo le autorità di controllo competenti a norma dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento. 2.   Qualora le autorità di controllo di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 impongano una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del medesimo regolamento, le autorità competenti non impongono una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell' della presente direttiva per una violazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, imputabile al medesimo comportamento punito con l'ammenda amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità competenti possono tuttavia imporre le misure di esecuzione di cui all', paragrafo 4, lettere da a) a h), all', paragrafo 5, e all', paragrafo 4, lettere da a) a g) della presente direttiva. 3.   Qualora l'autorità di controllo competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 sia stabilita in uno Stato membro diverso rispetto all'autorità competente, l'autorità competente informa l'autorità di controllo stabilita nel proprio Stato membro della potenziale violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1.
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