Art. 34

Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti

In vigore dal 14 dic 2022
Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative pecuniarie imposte ai soggetti essenziali e importanti a norma del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso. 2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui all', paragrafo 4, lettere da a) a h), all', paragrafo 5, e all', paragrafo 4, lettere da a) a g). 3.   Nel decidere se imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e il relativo importo in ciascun singolo caso si tiene debitamente conto almeno degli elementi di cui all', paragrafo 7. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l' o 23, i soggetti essenziali siano soggetti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 10 000 000 EUR o a un massimo di almeno il 2 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente dell'impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l' o 23, i soggetti importanti siano soggetti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 7 000 000 EUR o a un massimo di almeno l'1,4 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente dell'impresa cui il soggetto importante appartiene, se tale importo è superiore. 6.   Gli Stati membri possono prevedere la facoltà di infliggere penalità di mora al fine di imporre a un soggetto essenziale o importante di cessare una violazione della presente direttiva conformemente a una precedente decisione dell'autorità competente. 7.   Fatti salvi i poteri delle autorità competenti a norma degli , ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie agli enti della pubblica amministrazione. 8.   Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, lo Stato membro in questione provvede affinché il presente articolo possa applicarsi in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Lo Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 17 ottobre 2024 e ne comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
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