Art. 37
Assistenza reciproca
In vigore dal 14 dic 2022
Assistenza reciproca
1. Se un soggetto fornisce servizi in più di uno Stato membro o fornisce servizi in uno o più Stati membri e i suoi sistemi informatici e di rete sono ubicati in uno o più altri Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale cooperazione comprende, almeno, gli aspetti seguenti:
a)
le autorità competenti che applicano misure di vigilanza o di esecuzione in uno Stato membro informano e consultano, attraverso il punto di contatto unico, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati in merito alle misure di vigilanza ed esecuzione adottate;
b)
un'autorità competente può chiedere a un'altra autorità competente di adottare misure di vigilanza o esecuzione;
c)
un'autorità competente, dopo aver ricevuto una richiesta giustificata da un'altra autorità competente, fornisce a tale altra autorità competente un'assistenza reciproca proporzionata alle proprie risorse affinché le misure di vigilanza o esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.
L'assistenza reciproca di cui al primo comma. Lettera c), può riguardare richieste di informazioni e misure di vigilanza, comprese richieste di effettuare ispezioni in loco o vigilanza a distanza o audit sulla sicurezza mirati. Un'autorità competente destinataria di una richiesta di assistenza non può respingerla a meno che non abbia stabilito che essa non è competente per fornire l'assistenza richiesta, che l'assistenza richiesta non è proporzionata ai compiti di vigilanza svolti dall'autorità competente o che la richiesta riguarda informazioni o comporta attività che, se divulgate o svolte, sarebbero contrari agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa dello Stato membro in questione. Prima di respingere tale richiesta, l'autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate e, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, la Commissione e l'ENISA,
2. Se opportuno e di comune accordo le autorità competenti di diversi Stati membri possono svolgere le attività di vigilanza comuni.
Storico versioni
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