Art. 32

Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali

In vigore dal 14 dic 2022
Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di vigilanza o di esecuzione imposte ai soggetti essenziali per quanto riguarda gli obblighi di cui alla presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti importanti, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a: a) ispezioni in loco e vigilanza a distanza, compresi controlli casuali, effettuati da professionisti formati; b) audit sulla sicurezza periodici e mirati effettuati da un organismo indipendente o da un'autorità competente; c) audit ad hoc, ivi incluso in casi giustificati da un incidente significativo o da una violazione della presente direttiva da parte del soggetto essenziale; d) scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato; e) richieste di informazioni necessarie a valutare le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate dal soggetto interessato, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni alle autorità competenti a norma dell'; f) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza; g) richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova. Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi. I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti. 3.   Nell'esercizio dei loro poteri di cui al paragrafo 2, lettera e), f) o g), le autorità competenti dichiarano la finalità della richiesta e specificano le informazioni richieste. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione nei confronti dei soggetti essenziali, abbiano il potere come minimo di: a) emanare avvertimenti relativi a violazioni della presente direttiva da parte dei soggetti interessati; b) adottare istruzioni vincolanti, ivi incluso per quanto riguarda le misure richieste per evitare il verificarsi di un incidente o porvi rimedio, nonché i termini per l'attuazione di tali misure e per riferire in merito alla loro attuazione, o un'ingiunzione che impongano ai soggetti interessati di porre rimedio alle carenze individuate o alle violazioni della direttiva; c) imporre ai soggetti interessati di porre termine al comportamento che viola la presente direttiva e di astenersi dal ripeterlo; d) imporre ai soggetti interessati di provvedere affinché le loro misure di gestione del rischio di cibersicurezza siano conformi all' o di adempiere gli obblighi di segnalazione di cui all' in una maniera ed entro un termine specificati; e) imporre ai soggetti interessati di informare le persone fisiche o giuridiche cui forniscono servizi o per cui svolgono attività che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa in merito alla natura della minaccia, nonché in merito alle eventuali misure protettive o correttive che possano essere adottate da tali persone fisiche o giuridiche in risposta a tale minaccia; f) imporre ai soggetti interessati di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza entro un termine ragionevole; g) designare un funzionario addetto alla sorveglianza con compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo determinato al fine di vigilare sul rispetto degli ; h) imporre ai soggetti interessati di rendere pubblici gli aspetti delle violazioni della presente direttiva in una maniera specificata; i) imporre o chiedere l'imposizione, da parte degli organismi o degli organi giurisdizionali pertinenti secondo il diritto nazionale, di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell', in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui al presente paragrafo, lettere da a) a h). 5.   Qualora le misure di esecuzione adottate a norma del paragrafo 4, lettere da a) a d), e lettera f), si rivelino inefficaci, gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti abbiano il potere di fissare un termine entro il quale il soggetto essenziale è tenuto ad adottare le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni di tali autorità. Se le misure richieste non sono adottate entro il termine stabilito, gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti abbiano il potere di: a) sospendere temporaneamente o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo giurisdizionale, secondo il diritto nazionale, di sospendere temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi a una parte o alla totalità dei servizi o delle attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale; b) chiedere che gli organismi o gli organi giurisdizionali pertinenti, secondo il diritto nazionale, vietino temporaneamente a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale in tale soggetto essenziale di svolgere funzioni dirigenziali in tale soggetto. Le sospensioni o i divieti temporanei a norma del presente paragrafo sono applicati solo finché il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle prescrizioni dell'autorità competente per le quali le misure di esecuzione sono state applicate. L'imposizione di tali sospensioni o divieti temporanei è soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi il diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Le misure di esecuzione previste dal presente paragrafo non sono applicabili agli enti della pubblica amministrazione che sono soggetti alla presente direttiva. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale o che agisca in qualità di suo rappresentante legale sulla base del potere di rappresentarlo, dell'autorità di prendere decisioni per suo conto o dell'autorità di esercitare un controllo su di esso abbia il potere di garantirne il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali persone fisiche possano essere ritenute responsabili dell'inadempimento dei loro doveri di garantire il rispetto della presente direttiva. Per quanto riguarda gli enti della pubblica amministrazione, il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti o nominati. 7.   Nell'adottare qualsiasi misura di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 5, le autorità competenti rispettano i diritti della difesa e tengono conto delle circostanze di ciascun singolo caso e almeno degli elementi seguenti: a) la gravità della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, essendo le violazioni seguenti, tra l'altro, da considerarsi gravi: i) le violazioni ripetute; ii) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti; iii) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dalle autorità competenti; iv) l'ostacolo degli audit o delle attività di monitoraggio imposte dall'autorità competente a seguito del rilevamento di una violazione; v) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative alle misure in materia di gestione o segnalazione del rischio di cibersicurezza di cui agli ; b) la durata della violazione; c) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato; d) qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati; e) un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione; f) qualsiasi misure adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale; g) qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati; h) il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con le autorità competenti. 8.   Le autorità competenti espongono nei particolari la motivazione delle loro misure di esecuzione. Prima di adottare tali misure le autorità competenti notificano ai soggetti interessati le loro conclusioni preliminari. Esse concedono inoltre a tali soggetti un tempo ragionevole per presentare osservazioni, salvo in casi debitamente giustificati in cui ciò impedirebbe di agire con immediatezza per prevenire un incidente o rispondervi. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti di cui alla presente direttiva informino le autorità competenti pertinenti all'interno dello stesso Stato membro a norma della direttiva (UE) 2022/2557 quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte di un soggetto identificato come critico a norma della direttiva (UE) 2022/2557. Se del caso, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2557 possono chiedere alle autorità competenti di cui alla presente direttiva di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione in relazione a un soggetto che è stato individuato come soggetto critico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino con le pertinenti autorità competenti dello Stato membro interessato a norma del regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva informino il forum di sorveglianza istituito ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di un soggetto essenziale designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC a norma dell' del regolamento (UE) 2022/2554
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