Art. 12

Sospensione dell’applicazione dell’articolo 6

In vigore dal 23 nov 2022
Sospensione dell’applicazione dell’ 1.   Uno Stato membro può sospendere l’applicazione dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 2, se, entro il 27 dicembre 2022 in tale Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; o b) il diritto nazionale di tale Stato membro: i) richiede che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; ii) include misure di esecuzione effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza ai requisiti di cui al punto i); e iii) richiede che tutte le società quotate non contemplate in tale diritto nazionale fissino obiettivi quantitativi individuali per tutte le posizioni di amministratore. Qualora uno Stato membro abbia sospeso l’applicazione dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 2, sulla base di una delle condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, in tale Stato membro si considerano conseguiti gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1. 2.   Al fine di valutare il soddisfacimento delle condizioni per una sospensione sulla base del paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), il numero necessario di posizioni di amministratore è il numero più vicino alla percentuale del 30 % degli amministratori senza incarichi esecutivi o del 25 % del totale dei posti di amministratore, ma senza superare il 39 %. Ciò vale anche nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale, gli obiettivi quantitativi stabiliti all’ siano applicati separatamente per i rappresentanti degli azionisti e per quelli del personale. 3.   Se, in uno Stato membro che abbia sospeso l’applicazione dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 2, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono più soddisfatte, si applica l’ e, se del caso, l’, paragrafo 2, al più tardi sei mesi dopo che tali condizioni non sono più soddisfatte.
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