Art. 10

Organismi per la promozione dell’equilibrio di genere nelle società quotate

In vigore dal 23 nov 2022
Organismi per la promozione dell’equilibrio di genere nelle società quotate Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno dell’equilibrio di genere nei consigli. A tal fine, gli Stati membri possono designare, per esempio, gli organismi per la parità che hanno designato conformemente all’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
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