Art. 8

Sanzioni e misure supplementari

In vigore dal 23 nov 2022
Sanzioni e misure supplementari 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle società quotate, delle disposizioni nazionali adottate conformemente all’, paragrafo 2, e agli , a seconda dei casi, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. In particolare, gli Stati membri assicurano che siano disposte procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere ammende o la possibilità da parte di un organo giurisdizionale di annullare la decisione riguardante la selezione degli amministratori effettuata in violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell’ o di dichiararla nulla. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 dicembre 2024 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Le società quotate possono essere ritenute responsabili soltanto per atti od omissioni che possono essere loro imputati conformemente al diritto nazionale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
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