Art. 7

Relazioni

In vigore dal 23 nov 2022
Relazioni 1.   Gli Stati membri prevedono l’obbligo per le società quotate di fornire informazioni alle autorità competenti, una volta all’anno, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo fra amministratori con incarichi esecutivi e amministratori senza incarichi esecutivi, e in merito alle misure prese per conseguire gli obiettivi applicabili dell’, paragrafo 1, e, ove applicabile, gli obiettivi fissati conformemente all’, paragrafo 2. Gli Stati membri impongono alle società quotate di pubblicare tali informazioni in modo adeguato e facilmente accessibile sul loro sito web. Sulla base delle informazioni fornite, gli Stati membri pubblicano e aggiornano periodicamente, in modo facilmente accessibile e centralizzato, un elenco delle società quotate che hanno conseguito uno degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1. 2.   Qualora una società quotata non abbia conseguito uno degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, o, ove applicabile, degli obiettivi fissati conformemente all’, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono anche le ragioni del mancato conseguimento degli obiettivi e una descrizione esaustiva delle misure che la società quotata ha già adottato o intende adottare per conseguirli. 3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono incluse anche nella dichiarazione sul governo societario della società, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 2013/34/UE. 4.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in uno Stato membro che abbia sospeso l’applicazione dell’ a norma dell’ se il diritto nazionale prevede obblighi di comunicazione che assicurino la pubblicazione periodica di informazioni sui progressi compiuti dalle società quotate per il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei loro consigli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2381:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo