Art. 6

Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

In vigore dal 23 nov 2022
Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate che non conseguano gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, adeguino la procedura di selezione dei candidati alla nomina o all’elezione per le posizioni di amministratore. Tali candidati sono selezionati sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche di ciascun candidato. A tal fine si applicano criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci in modo non discriminatorio durante l’intera procedura di selezione, comprese la preparazione degli avvisi di posto vacante, la fase di preselezione, la fase di preparazione di un elenco ristretto di candidati e la costituzione di rose di candidati. Tali criteri sono stabiliti prima del processo di selezione. 2.   Per quanto riguarda la selezione dei candidati alla nomina o all’elezione per le posizioni di amministratore, gli Stati membri provvedono affinché, nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, invocati nell’ambito di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione specifica di un candidato dell’altro sesso e che sia basata su criteri non discriminatori, non facciano propendere per il candidato dell’altro sesso. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un candidato che era stato preso in considerazione nella selezione dei candidati per la nomina o l’elezione a una posizione di amministratore, le società quotate siano tenute a informare il candidato di quanto segue: a) i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione; b) la valutazione comparativa obiettiva dei candidati sulla base di tali criteri; e c) in caso, le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato che non è del sesso sottorappresentato. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giuridici nazionali, affinché, qualora un candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità competente, che permettano di presumere la parità delle qualifiche di tale candidato rispetto a quelle del candidato dell’altro sesso selezionato per la nomina o l’elezione a una posizione di amministratore, incomba alla società quotata dimostrare che non è stato violato l’, paragrafo 2. Il presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di introdurre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice. 5.   Quando il processo di selezione dei candidati per la nomina o l’elezione a una posizione di amministratore assume la forma di un voto degli azionisti o dei dipendenti, gli Stati membri richiedono alle società quotate di garantire che i votanti ricevano tutte le informazioni necessarie relativamente alle misure previste dalla presente direttiva, comprese le sanzioni cui la società quotata è soggetta in caso di mancato rispetto dei propri obblighi.
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