Art. 4
Diritto applicabile
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione chiarisce che la competenza a regolamentare le questioni previste dalla direttiva spetta allo Stato membro in cui la società quotata ha la propria sede legale. Di conseguenza, le regole che la società deve seguire sono esclusivamente quelle stabilite dal diritto di tale Stato membro. Questo principio evita conflitti normativi determinando un unico ordinamento giuridico di riferimento per ogni società.
La norma stabilisce con certezza quale Stato membro dell'Unione europea e quale legislazione nazionale abbiano la competenza a disciplinare le materie della direttiva per ciascuna società quotata. Il criterio di collegamento adottato è quello della sede legale della società.
Si applica alle società quotate e agli Stati membri dell'Unione europea incaricati di disciplinare le materie previste dalla direttiva.
Una società quotata ha la propria sede legale in Italia e svolge attività anche in altri Paesi dell'Unione europea. In base a questa norma, lo Stato competente a regolamentare le materie della direttiva per tale società è l'Italia. La società dovrà quindi attenersi unicamente al diritto italiano applicabile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.