Art. 3
Definizioni
In vigore dal 23 nov 2022
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«società quotata»: una società che ha la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri;
2)
«consiglio»: un organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società quotata;
3)
«amministratore»: un membro di un consiglio, incluso un membro rappresentante del personale;
4)
«amministratore con incarichi esecutivi»: un membro dell’organo di amministrazione di una società a struttura monistica coinvolto nella gestione corrente di una società quotata o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di gestione di una società quotata;
5)
«amministratore senza incarichi esecutivi»: un membro dell’organo di amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di sorveglianza di una società quotata;
6)
«organo di amministrazione di una società a struttura monistica»: un consiglio unico che svolge le funzioni sia di gestione che di sorveglianza di una società quotata;
7)
«sistema dualistico»: sistema in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza di una società quotata sono svolte da due consigli separati;
8)
«micro, piccola e media impresa» o «PMI»: una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR oppure, per una PMI che ha la sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, gli importi equivalenti nella moneta di tale Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2022:2381:oj#art-3