Art. 11
Recepimento
In vigore dal 23 nov 2022
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri che hanno sospeso l’applicazione dell’ a norma dell’ comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni che dimostrano che le condizioni stabilite all’ sono soddisfatte.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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