Art. 13

Riesame

In vigore dal 23 nov 2022
Riesame 1.   Entro il 29 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito all’attuazione della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni esaustive sulle misure prese per conseguire gli obiettivi stabiliti all’, paragrafo 1, le informazioni fornite ai sensi dell’ e, se del caso, informazioni rappresentative sugli obiettivi quantitativi individuali fissati dalle società quotate conformemente all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri che hanno sospeso l’applicazione dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 2, a norma dell’ includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo informazioni che mostrano se e come le condizioni di cui all’ siano soddisfatte e se continuino a compiere progressi verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate. Entro il 29 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione stila una relazione speciale in cui stabilisce, tra l’altro, se e in che modo le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, siano soddisfatte e, se del caso, se gli Stati membri abbiano ripreso ad applicare l’ e l’, paragrafo 2, conformemente all’, paragrafo 3. 3.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se gli obiettivi della presente direttiva siano stati conseguiti. 4.   Nella relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, tenendo conto dell’evoluzione della rappresentanza di donne e uomini nei consigli ai vari livelli dei processi decisionali nei diversi settori dell’economia, e considerando se i progressi compiuti siano sufficientemente sostenibili, valuta se la presente direttiva costituisca uno strumento efficiente ed efficace per aumentare l’equilibrio di genere nei consigli. Sulla base di tale valutazione, la Commissione considera se sia necessario prorogare la durata della presente direttiva oltre il 31 dicembre 2038, o se sia necessario modificarla, ad esempio estendendone l’ambito di applicazione alle società non quotate che non rientrano nella definizione di PMI o rivedendo le condizioni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), al fine di garantire progressi costanti verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore con incarichi esecutivi e senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate.
Storico versioni

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